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Messaggio di avviso

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20 Dicembre 2023 sono state riconfermate per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni d'imposta relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti per l'anno d'imposta 2023, di seguito riepilogate: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE

ALIQUOTA

DETRAZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO - classificata nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.1, comma 748, della L. n. 160/2019): 

5 per mille

€ 200

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

0 per mille

 

BENI MERCE fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

ESENTI

 

TERRENI AGRICOLI

ESENTI

 

AREE EDIFICABILI

10,6 per mille

 

FABBRICATI DI CATEGORIA D

9,6 per mille

 

FABBRICATI AD USO ABITATIVO CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO a condizione che entro il 31/12/2023 sia stata presentata apposita istanza;

6,1 per mille

 

ALTRI FABBRICATI (immobili diversi da quelli indicati nei precedenti punti)

9,1  per mille

 

 

MODALITÁ DI CALCOLO E SCADENZE DI PAGAMENTO

L'IMU è un'imposta che il contribuente versa in autoliquidazione , per il calcolo dell’importo dovuto è possibile utilizzare il calcolatore, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Colico, che consente anche la stampa dei modelli di pagamento F24.

Le scadenze di pagamento per l’anno 2024 sono le seguenti:

RATA DI ACCONTO 17 GIUGNO 2024 (cadendo la scadenza del 16 giugno di domenica la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo)

RATA DI SALDO 16 DICEMBRE 2024.

 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

La pdf dichiarazione IMU per l’anno 2023 (493 KB) deve essere presentata entro il 30 giugno 2024. L’obbligo dichiarativo permane nei casi in cui le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta, non siano immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Pertanto la dichiarazione deve essere presentata:

  1. per gli immobili che godono di una riduzione/esenzione dell'imposta;
    • fabbricati di interesse storico o artistico;
    • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (vedere condizioni di inagibilità art. 9 e 10 del Regolamento IMU n. 393);
    • unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse, con contratto registrato, in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste all'art. 1 comma 747 lettera c) Legge 160/2019;
    • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce;
    • l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU;
    • per gli immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate(Esercito, Marina, Aeronautica) alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, penitenziaria e forestale) ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura, per dichiarare l'assimilazione all'abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica (Legge 147/2013 art. 1 comma 707) e purché non siano censiti nelle categorie A/1, A/8, A/9 (D.L. 102/2013 convertito L. 124/2013). 
      Nella dichiarazione si dovrà barrare il campo 15 "esenzione" e nelle annotazioni scrivere: "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera d) comma 2, art. 13 D.L. 201/2011";
  1. nei casi in cui il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria;
    • l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
    • l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
    • l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
    • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
    • l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
    • l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616;
    • gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
    • il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
    • è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto o un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
    • le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
    • l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
    • l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
    • si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);

 

I VALORI ORIENTATIVI MEDI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DI IMU SONO DISPONIBILI ALL'INTERNO DELL'AREA TEMATICA TRIBUTI DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI COLICO.