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Messaggio di avviso

Orari

Per i non aventi titolo, l’orario di divieto di transito e sosta, nella Z.T.L., è dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Autorizzati all'accesso

Sono autorizzati a transitare e sostare senza l’uso di autorizzazioni i seguenti veicoli fino a 35 q.li:

1. Autobus al trasporto urbano;

2. Taxi, NCC;

3. Mezzi delle forze di Polizia e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza;

4. Veicoli di emergenza, di sicurezza pubblica e quelli adibiti al soccorso stradale;

5. Veicoli di servizio del Comune di Colico, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell’energia elettrica, acqua, fogna, telefonia, trasporto pubblico urbano.

6. Veicoli di servizio di : Stato, Regione, Provincia, Comuni della Provincia, Aziende Sanitarie, Poste Italiane ( dotate di logo o equivalente contrassegno dell’Ente);

7. Carri funebri;

8. veicoli autorizzati per il raggiungimento del centro medico unico;

9. Veicoli degli invalidi possessori di regolare contrassegno ( di cui all’art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg. di attuazione);

10. Medici di medicina generale e di continuità assistenziale (guardia medica), dovranno presentare singolarmente apposita domanda con l’elenco delle targhe ( massimo 2 targhe ) dei veicoli per i quali si chiede l’autorizzazione al transito.

Chi può richiedere il pass

Hanno il diritto di richiedere il pass:

1- Residenti

Ogni nucleo famigliare residente, avrà titolo al contrassegno/pass, di transito alle seguenti condizioni:

a) Il cittadino dovrà avere la residenza anagrafica nell’ambito dell’area di cui all’art. 1 e il possesso della patente di guida;

b) Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente o di un parente facente parte dello stesso nucleo famigliare, a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in locazione con facoltà di acquisto (leasing), in conformità agli artt. 91 e 94 del vigente C.d.S., oppure intestato ad azienda della quale il residente è titolare;

c) Il veicolo potrà essere destinato per uso proprio o per uso terzi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li e con un numero di posti non superiore a nove, compreso quello del conducente. I residenti, inoltre, avranno titolo ad un numero di pass per ciclomotori e motocicli, pari al numero dei restanti componenti il nucleo dello stesso;

d) Il veicolo potrà, accedere ed uscire, per il tratto più breve. La sosta non è consentita nell’area pubblica.

2- Dimoranti e proprietari di immobili non residenti

Tale categoria di persone avrà titolo al pass di transito come al punto 1, previa autocertificazione dei requisiti. I soggetti dimoranti a seguito di presentazione di idonea documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile ( contratto di locazione, comodato d’uso gratuito..) e i proprietari di immobili non residenti avranno titolo a nr. 1 PASS di transito per ogni nucleo famigliare secondo le modalità di cui al comma 1.

2 bis I proprietari di immobili che vengono concessi in locazione temporanea con periodi inferiori a 30 giorni potranno richiedere nr. 1 PASS di transito per ogni unità immobiliare in loro possesso . Al fine del rilascio dei predetti pass di transito il richiedente dovrà presentare apposita richiesta , autocertificando il possesso di immobile locato ad uso stagionale per periodi inferiori a 30 giorni. Tali pass di transito, in deroga a quanto previsto nella presente deliberazione, riporteranno: - il nome del soggetto richiedente; - l’indirizzo dell’immobile concesso in locazione temporanea; - la dicitura “ PERMESSO DI TRANSITO PER LOCAZIONE TEMPORANEA”. La scadenza di tali pass di transito è ANNUALE e potrà essere rinnovata previa ripresentazione della documentazione richiesta per il rilascio. Alla richiesta deve essere allegato documento attestante la proprietà dell’immobile.In caso di locazioni per periodi superiori a 30 giorni occorrerà presentare, da parte del dimorante, apposita richiesta di cui al comma 2.

3- Parcheggi

Chi ha la responsabilità, a qualunque titolo, di aree private adibite a parcheggio all’interno della Z.T.L., potrà avere un numero di pass di solo transito, per l’accesso e uscita più breve nella Z.T.L., pari agli automezzi ricoverabili in esse. Il Comando di Polizia Locale verificherà la rispondenza dei luoghi all’istanza presentata.

4- Autoveicoli al servizio di persone diversamente abili.

I titolari di contrassegno invalidi residenti o domiciliati all’interno della Z.T.L., hanno diritto a transitare e sostare all’interno della Z.T.L.

5- Assistenza

Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile rilasciare un pass di transito e sosta a coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi, allorché detta assistenza preveda l’utilizzo di strumenti ed apparecchiature di particolare ingombro.

5- bis Centro medico

E’ consentito il transito agli ammalati per il raggiungimento del centro medico ,previa autorizzazione da parte della Polizia Locale a seguito di richiesta del medico curante. Tali Pass potranno essere rilasciati direttamente dalla struttura medica, apposti sul veicolo in sosta e riconsegnati alla fine della visita del paziente

6- Autocarri e mezzi d’opera

I titolari di autocarri e mezzi d’opera, che effettuano interventi edili e/o impiantistici, all’interno della Z.T.L., potranno presentare domanda per il rilascio del pass per il transito e la sosta specificando targa e tipologia del veicolo. L’istanza dovrà essere corredata dell’apposito titolo autorizzatorio dei lavori ( Dia, Permesso a costruire etc.). Il pass avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori e il numero dei permessi, sarà di volta in volta commisurato all’esigenza di cantiere.

7- Attività produttive

Le attività artigianali, commerciali, gli studi tecnici e professionali, ubicati nella Z.T.L., potranno richiedere un pass aziendale, che consentirà l’accesso per le operazioni connesse alle attività, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 9.

8- Deroghe speciali - ratifica

Per matrimoni, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, emergenze mediche, nonché per operatori di stampa e agenzie immobiliari, liberi professionisti e tecnici riparatori, etc, a seguito di documentata istanza, potrà concedersi, a cura del Comando di P.L., apposito pass di transito e/o sosta. Il cittadino indicato come assistente al disabile, ai sensi della Legge 104/92, è autorizzato ad accedere nella Z.T.L.. Eventuali casistiche residuali, non elencate,nel presente regolamento, verranno valutate dopo l’esame di una preventiva istanza o dopo la presentazione di apposita giustificazione, da presentarsi, entro 24 ore, dal transito nella Z.T.L., al Comandi di P.L., finalizzata ad interrompere il procedimento sanzionatorio.

9- Orario di scarico e carico

L’orario di carico e scarico è consentito nelle ore 06:00-10:00 e 14:00-16:00. In tale arco d’orario i mezzi autorizzati all’ingresso potranno sostare, il tempo prettamente necessario per effettuare le operazioni di carico e scarico. Il transito consentito ai mezzi immatricolati per il trasporto cose, ad eccezione dei clienti di attività artigiana che, in caso di ritiro di oggetti pesanti e/o voluminosi, potranno accedere anche con autoveicoli immatricolati per uso proprio. In questo caso, le attività, in oggetto, dovranno inoltrare apposita istanza al Comando di P.L.

Modalità di richiesta del pass

Per ottenere l'autorizzazione al transito nelle ztl è sufficiente compilare il modulo di richiesta allegando:

  • FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
  • FOTOCOPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO O DEI VEICOLI SU INDICATI
  • DOCUMENTO RICHIESTO IN BASE ALLA CASISTICA
  • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI   pdf ATTO NOTORIO (11 KB)

Il modulo di richiesta del pass è disponibile  pdf qui (34 KB) .

Sanzioni

Per l'accesso non autorizzato nella ztl è prevista dall'art. 7.c.9 e c.14 c.d.s una sanzione di importo pari a 81,00€

Inoltre se si effettua la sosta nella ztl, oltre alla violazione dell'art. 7 c.d.s. se il veicolo non è autorizzato all'accesso in ztl e quindi la conseguente sanzione di 81,00€, verrà contestata la violazione all'art. 158 c.2 l) e c.6 c.d.s. che prevede un ulteriore sanzione pari a:

  • 24,00€ per ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote;
  • 41,00€ per tutti gli altri veicoli