OBBLIGO RICHIESTA CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) E DOTAZIONE DISPOSITIVI RILEVAZIONE GAS E ESTINTORI
OBBLIGO RICHIESTA CIN
Dal 3 settembre 2024 tutte le unità immobiliari ad uso turistico o ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e le strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere devono acquisire il codice identificativo nazionale (CIN), al fine di assicurare, la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato e il contrasto a forme irregolari di ospitalità.
La richiesta del CIN (Codice Identificativo Nazionale) è a cura del titolare o gestore della struttura ricettiva e va effettuata esclusivamente tramite SPID o CIE attraverso la banca dati strutture ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo:
ACCESSO (richiesta Codice CIN) E MANUALI: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
FAQ: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/
ASSISTENZA: Ministero del Turismo | Supporto (ministeroturismo.gov.it)
La richiesta del CIN (Codice Identificativo Nazionale) è da completare entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dell’immobile e riportato in tutti gli annunci pubblicitari (airbnb, booking ecc), pena sanzioni amministrative significative.
REQUISITI DI SICUREZZA
Nella procedura di richiesta del codice CIN verrà inoltre richiesta l’autodichiarazione inerente ai requisiti di sicurezza degli impianti e relative dotazioni di dispositivi: tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023, devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili.
Sono esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Gli estintori devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.
UFFICIO SUAP - COMUNE DI COLICO