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Messaggio di avviso

Il Bonus “Assistenti Familiari” è finalizzato all’erogazione di un rimborso per le spese sostenute per l’assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali degli Assistenti familiari presenti presso gli Ambiti territoriali (art. 7 della l.r. 15/2015).

Il destinatario della presente misura è l’intestatario del contratto con l’assistente familiare, sia esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che può essere anche amministratore di sostegno/tutore. La persona assistita, inoltre, può essere rappresentata da un amministratore di sostegno/tutore, diverso dal familiare.

Il richiedente del beneficio è sempre l’intestatario del contratto che può essere:
la persona assistita, in questo caso presenta la domanda la persona assistita e l’ISEE di riferimento è il proprio. Oppure, il familiare per conto della persona assistita intestataria del contratto, ma impossibilitata a presentare la domanda (ISEE di riferimento è quello della persona assistita);
un familiare anche non convivente, in questo caso l’ISEE di riferimento è quello del familiare. Il familiare può ricoprire anche il ruolo di amministratore di sostegno/tutore;
un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare, in questo caso l’ISEE di riferimento è quello della persona assistita.

I requisiti di accesso che sono riferiti all’intestatario del contratto sono:
ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00;
ISEE < = 25.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.400,00 €;
ISEE > 25.000,00 € e <= 35.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.000,00 €;
Contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti Territoriali e corrispondente a quanto indicato nell’art.7 della l.r. 15/2015 per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura;
Residenza in Lombardia da almeno 5 (cinque) anni.

Il contributo concesso non potrà superare l’importo massimo previsto dal bando per fascia ISEE. Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori al contributo previsto dal bando, lo stesso verrà comunque calcolato in base al 60% delle spese stesse.

Qualora il contratto sia stato sottoscritto con un Ente del Settore:
il richiedente rimane la persona assistita o un familiare, non obbligatoriamente convivente, o l’amministratore di sostegno/tutore a seconda di chi ha sottoscritto il contratto;
l’ISEE deve far riferimento alla persona assistita o ad un familiare dell’assistito, nel caso in cui il contratto sia stato da loro sottoscritto, oppure alla persona assistita se la domanda viene effettuata da un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare;
in fase di presentazione della domanda dovrà essere allegata oltre al contratto, la lettera di incarico dell’Ente di settore presso la persona assistita, per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura dalla quale si evince che la persona incaricata presta servizio presso l’assistito.

Si precisa che è prevista la compatibilità con le misure B1 e B2.

Per ulteriori informazione si invita a consultare al seguente link la pagina della misura.