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Messaggio di avviso

Attività agricole e silvopastorali non professionali – indicazioni operative.

Al fine di fornire risposta alle numerose richieste pervenute a questa Prefettura circa la diffusa e consolidata consuetudine, da parte dei piccoli proprietari di fondi agricoli, di attendere personalmente alla cura del terreno, alla coltivazione di alberi da frutta e di prodotti da orto per le esigenze di sostentamento alimentare proprio e familiare (autoconsumo), si comunica quanto segue.

Le attività di coltivazione in forma amatoriale sono da considerarsi essenziali, anche in via precauzionale, per prevenire il rischio idrogeologico ed il rischio di incendio, entrambi assicurati da una corretta manutenzione, sebbene amatoriale, dei fondi agricoli, soprattutto in prossimità della stagione estiva.
In particolare la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nelle attività di coltivazioni agricole codice ATECO “1” di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020.

Nel territorio provinciale, inoltre, anche l’attività di allevamento degli animali è svolta diffusamente a livello amatoriale con destinazione dei prodotti ricavati, all’autoconsumo familiare, e anche tale attività rientra tra quelle di produzione di prodotti animali codice ATECO “1” di cui all’allegato 3 del citato DPCM 10 aprile. Le faq governative, peraltro, esplicitamente chiariscono che tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, di ogni altra area verde pubblica o privata, del paesaggio agrario e rurale, comprese le superfici agricole di limitate dimensioni adibite alle produzioni per autoconsumo.

Lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile, dovrà comunque avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 e, comunque, alle seguenti condizioni:

  • una persona per volta e per non più di una volta al giorno;
  • limitatamente agli interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali e di cura preventiva che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali;
  • autodichiarazione che attesti il possesso della superficie agricola produttiva effettivamente adibita ai predetti fini.

Prefettura di Lecco - Ufficio Territoriale del Governo