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Messaggio di avviso

Orari

Per i non aventi titoli, l’orario di divieto di transito e sosta nella strada agro-silvo pastorale denominata Alpe Rossa è dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Autorizzati all'accesso

Sono autorizzati a transitare e sostare senza l’uso di autorizzazioni:

1. Gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, nonché del Comune e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;


2. Gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie, i Volontari della Protezione Civile (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza).

 

Modalità di richiesta del pass

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore allegando:

  • FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
  • FOTOCOPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO O DEI VEICOLI SU INDICATI
  • DOCUMENTO RICHIESTO IN BASE ALLA CASISTICA
  • ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l’accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l’arco temporale relativo al bisogno d’uso.

Per il modulo:

Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l’inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all’autorizzazione ad esse rilasciata, come disposto dall’art. 23 della Legge Regionale 28.10.2004, n. 27. Il Comune può inoltre sospendere o revocare l’autorizzazione al transito. Tra le infrazioni vanno ricomprese anche la contraffazione, l’alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati ed il transito in presenza di ordinanza di chiusura. Il titolare di permesso che smarrisca, distrugga o non riconsegni la chiave della serratura della barriera nei tempi e nei modi indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

L’autorizzazione viene rilasciata dalla proprietà ( responsabile di servizio), dal gestore o da un esercizio pubblico o commerciale convenzionato con il Comune, previo pagamento della quota di cui all’art 22 del presente regolamento. L’autorizzazione rilasciata dovrà essere collocata sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

a. l’intestatario del permesso;

b. eventuali altre persone diverse dall’intestatario, fino a un massimo di due, purché legati all’intestatario, da uno dei seguenti vincoli di parentela o affinità:

  • 4  discendente di primo grado  collaterale di primo grado (coniuge)

c. l’elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell’intestatario e delle eventuali persone di cui al sopraccitato punto b) con l’indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, nei limiti di omologazione del mezzo, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13. L’intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l’autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l’intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d’uso dichiarate dal richiedente e le categorie d’utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade, di privati dichiarate di “pubblica utilità”, i proprietari dell’infrastruttura;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgano pratiche legate all’apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate ed autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate ed autorizzate;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in 5 alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d’impresa, connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all’esplicazione di specifiche attività economico/professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientale purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all’accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell’alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all’art. 1 del R.D. 30.12.1923, N. 3267 (sotto sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);

D4) esigenze legate all’attività istituzionale di Enti, Associazioni, Istituzioni, ecc. operanti nei settori della salvaguardia del territorio;

E1) esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche;

E2) esigenze connesse alla raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, ad uso famigliare.