Passi carrai
L'apertura e la realizzazione, di passi carrai è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ufficio urbanistica - edilizia privata previo parere tecnico rilasciato dal Corpo di Polizia Locale.
Tutti i passi carrai devono essere realizzati secondo le disposizioni di cui all'art 46 del DPR 16 dicembre 1992 nr. 495.
La richiesta pertanto deve essere indirizzata all'ufficio urbanistica - edilizia privata che provvederà ad acquisire parere tecnico.
Qualora il passo carraio venga autorizzato e non rientrino nella definizione dell'art 44, comma 4, del D.Lgs 507/93 è possibile richiedere, al Corpo di Polizia Locale, la collocazione, sullo stesso, del divieto di sosta previsto dall'art 46 del 46 del DPR 16 dicembre 1992 nr. 495.
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